Descrizione
OBBLIGO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2025/2026
IL SINDACO
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: “Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico”;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007 n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
Visto l’art. 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante: “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Vista la Circolare Ministeriale 30/12/2010 n. 101 che all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni”;
RENDE NOTO
in applicazione delle norme prima richiamate:
1) Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età..
2) Ha assolto il dovere di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dalla Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3) Rispondono all'assolvimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, l’Ufficio Servizio Pubblica Istruzione ha compilato l’elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, soggetti all’obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso la segreteria comunale durante le ore di apertura della stessa al pubblico. E’ assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.
4) L’art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: “Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento”;
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune.
Dalla Residenza Comunale, 30 DICEMBRE 2024
IL SINDACO
Molinari Gianmario
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024, 12:31